1. Allo scopo di combattere la micro e la macro criminalità mafiosa e di sviluppare la legalità nel territorio della zona franca urbana, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo, sono estesi anche alle imprese esistenti nella zona franca urbana alla data del 1o gennaio 2008 e che hanno subìto danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali nei confronti degli amministratori in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali
a) non deve aver aderito o deve aver cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere per tutta la durata della concessione del beneficio;
b) deve aver denunciato all'autorità giudiziaria il fatto delittuoso e deve aver fornito un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.